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Un recente documento rilasciato dall’ AgID fa chiarezza sia sulle diverse tipologie di firme elettroniche e sui loro effetti giuridici sia sul sigillo elettronico, non riconosciuto da nostro ordinamento ma introdotto dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo in materia d'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno n.910/2014 (eIDAS).
La normativa vigente disciplina cinque diverse tipologie di firme elettroniche:
I loro effetti giuridici dipendono da tre requisiti:
Diversi sono gli effetti a seconda del tipo di firma utilizzata:
Tabella riassuntiva
Tipo di firma | Definizione | Effetto giuridico | Esempio |
Firma Elettronica | Insieme dei dati in forma elettronica inseriti o collegati ad altri dati elettronici e utilizzati come sistema d'identificazione informatica | Valutabile dal giudice caso per caso | PIN, firma biometrica, UserID e Password |
Firma Elettronica Avanzata | Insieme dei dati in forma elettronica connessi a un documento informatico che permettono l’identificazione del firmatario e ne assicurano il collegamento univoco al firmatario medesimo, creati con mezzi sui quali il firmatario può esercitare un controllo esclusivo | Soddisfa il requisito della forma scritta secondo quanto previsto dall’articolo 2702 del Codice civile. Integra la forma scritta ad substantiam tranne che per i contratti immobiliari | Firma Grafometrica su tablet, PEC verso la PA |
Firma Elettronica Qualificata | Firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato realizzata mediante dispositivo sicuro | Soddisfa il requisito della forma scritta secondo quanto previsto dall’articolo 2702 del Codice civile. Integra la forma scritta ad substantiam | Token USB, Smart-Card |
Firma Elettronica Digitale | Firma elettronica basata su un certificato qualificato e su un sistema costituito da due chiavi: una chiave crittografata privata che consente al titolare della firma elettronica di rendere apporre la firma e una pubblica che consente a un soggetto terzo di verificare la provenienza e l'integrità di uno o più documenti informatici | Soddisfa il requisito della forma scritta secondo quanto previsto dall’articolo 2702 del Codice civile. Integra la forma scritta ad substantiam | Token USB, Smart-Card, MicroSD, Firma remota |
Il Sigillo Elettronico Qualificato
Come detto, il sigillo elettronico qualificato è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’emanazione del Regolamento eIDAS. In sostanza equivale alla firma elettronica qualificata con la differenza che mentre la prima si riferisce a una persona fisica, il sigillo elettronico qualificato afferisce a una persona giuridica. La principale differenza è che nel caso della firma elettronica qualificata possiamo individuare con certezza un soggetto tramite nome, cognome, codice fiscale, ecc. nel caso del sigillo elettronico possiamo risalire a una persona giuridica tramite denominazione sociale, partita iva, ecc. ma non al soggetto che materialmente ha usato le credenziali per generare il sigillo.
Poiché non è nota a priori la persona fisica che appone il sigillo il regolamento prevede che i prestatori di servizi fiduciari che rilasciano certificati qualificati di sigillo elettronico devono attuare le misure necessarie a identificare la persona fisica che c’è “dietro” la persona giuridica.
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